martedì 13 agosto 2013

SENTENZA SULLA TELEFONIA FISSA E COMMENTO DELL'AVV. SALVATORE OBINO



Si segnala un’interessante sentenza dell’allora GDP di Genova Dott. Claudio Cattani nella causa n. 2776/2011, RG affari cont. tra C.L.A. attore contro F. + T convenute.
In essa l’attore chiedeva di accertare di dichiarare la responsabilità per violazione dell’art. 1439 c.c. da parte della seconda convenuta, la condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., di accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della seconda anche ai sensi dell’art. 1453, c.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno e quanto alla prima di accertare e dichiarare la violazione dell’art. 7, c.6 all.to A, del. 4/CIR/99 con conseguente risarcimento del danno nonché la condanna a reintegrare l’attore nella posizione contrattuale antecedente ai fatti di causa e la condanna al risarcimento del danno emergente da lui patito; inoltre chiedeva la condanna in solido delle convenute accertando e dichiarando la loro violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1375 c.c., la loro condanna in punto danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nonche’ al danno non patrimoniale, di accertare e dichiarare la violazione dell’art. 15 e 11 del d. lgs. 196/2003 e del correlato art. 2050 c.c. oltre a rivalutazione ed interessi, vinte le competenze di giudizio.
Il GDP Cattani accoglie la domanda attorea e dichiara accertata in capo alla convenuta F
la violazione dell’art. 7, c.6 all.to A, del. 4/CIR/99 e a titolo di responsabilità contrattuale la condanna a reintegrare attraverso sentenza costitutiva l’attore stesso predetto nella posizione contrattuale precedente ai fatti di causa, nonché alla rifusione del danno emergente consistente nel maggior prezzo delle bollette telefoniche, nei confronti della seconda convenuta accerta e dichiara la responsabilità e l’inadempimento contrattuale al punto 6 delle condizioni generali di contratto, condannandola alla rifusione dei danni a titolo di danno emergente, in solido tra loro, condanna le convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre allo storno della fattura in questione, più le competenze di giudizio, rigettando le altre attoree domande.
Nella motivazione il G.D.P. Dott. Claudio Cattani assume che all’esito della mancata specifica contestazione della pretesa ex adverso formulata dall’attore come onere gravante sulle convenute risulta provato (ex art. 115 c.p.c.) che:
l’attore convivente con la propria moglie anziana utilizza, fino ai fatti per cui è causa, in maniera regolare, la telefonia fissa anche per questioni di salute,usufruendo del sistema a viva voce,di internet e delle trasmissioni televisive.
A seguito della visita di un agente plurimandatario senza rappresentanza , presentatosi quale messo della convenuta F., l’attore viene allettato dalle offerte, apparse convenienti ,così da sottoscrivere una proposta di abbonamento che, solo, dopo brevissimo tempo risulta stipulata con la convenuta T.,
il nuovo contratto, risulta meno svantaggioso del precedente, e la linea telefonica non può essere utilizzata senza rimuovere la “placca”di convenuta F. dalla medesima, con un’operazione troppo difficoltosa per l’ attore ,perciò egli si avvale ritualmente del diritto di recesso nei termini previsti, comunicando alla convenuta F. di voler rimanere suo cliente,
durante il periodo di mancato funzionamento della linea fissa egli è costretto ad avvalersi del servizio di telefoni a mobile sopportando i relativi costi,
nonostante il diritto di recesso esercitato dall’attore, la convenuta F. risolve il contratto, e la convenuta T. gli comunica i codici di migrazione necessari per il rientro nella precedente linea solo dopo l’intervento del difensore attoreo,
la linea telefonica vene ripristinata ma il nuovo contratto prevede condizioni più svantaggiose per l’utente che non usufruisce più del servizio televisivo,
la convenuta T. invia,comunque, all’attore due fatture per servizi di cui non aveva beneficiato .
A nulla valgono i tentativi d conciliazione post in essere dall’attore avanti la CORECOM.
Nella sua motivazione il G.D.P. Claudio Cattani assume che:
nella fattispecie è applicabile il Codice del consumo:esso, quale fonte del diritto interno, riconosce il primato del diritto comunitario e si pone come strumento di tutela interinale con conseguente operatività di altre fonti concorrenti.
Le disposizioni del codice predetto, in quanto attuative di direttive comunitarie, debbono risultare conformi,i n punto canone ermeneutico, alla disciplina comunitaria (Corte d Giustizia 94/,C.91/92),valorizzando le clausole generali e sottolineando in relazione alla nullità della clausola vessatoria (aa.33 e 36 codice applicando), che “equità” e “buona fede” non perdono la loro coerenza al sistema, e,sulla base del loro concorso,sono in grado di determinare la nullità della previsione negoziale. I presupposti della qualifica di vessatori età sono: l’iniquità dello scambio a livello di atto e la violazione delle norme di correttezza nella formazione del contratto a livello di comportamento, segnatamente a mezzo di una condotta idonea a far valere condizioni imposte.
Il codice predetto non è in contrapposizione bensì convive con leggi di pari grado sotto il profilo delle fonti, tutela il contraente più debole” e restringe il potere di autodeterminazione dei privati, il che determina, attraverso un controllo del contenuto contrattuale finalizzato a garantire l’ equilibrio sotto il profilo sia normativo che economico, una limitazione dell’autonoma privata,
il codice del Consumo, con l’art.36, ha corretto un errore piuttosto vistoso dell’art.1469- quinquies C.C., laddove stabiliva l’inefficacia delle clausole vessatorie, in luogo della loro nullità: l’art.36 rubricato “Nullità di protezione” ha visto sostituire, lasciando il resto identico, il termine “inefficacia” con quello di “nullità”,
con l’introduzione dell’art.36 si rileva come, in contrapposizione all’orientamento classico, che riconduce la nullità al momento d formazione del negozio e non ammette una nullità successiva sopravvenuta, venga affermato l’orientamento di cui alla legislazione speciale che ha capovolto il sistema delle nullità ed ha fatto sì che le norme imperative destinate a sostituire le clausole difformi, producano i loro effetti ove intervengano posteriormente alla formazione del contratto,
si è fatto carico, così, di non sopire l’esigenza di rinvio all’art.41 COST. in punto utilità sociale e perseguimento di fini sociali , ora formalizzata dalla legislazione comunitaria, attraverso il meccanismo delle cd. “nullità a legittimazione relativa”,, teso a non estirpare l’intero contratto dalle proprie radici, ma ad innestarne quelli elementi che, una volta trapiantati laggiù,permettono di superfluizzare la circostanza che il contratto sua stato concluso prima o dopo l’entrata in vigore della legge.
Nella fattispecie per cui è causa:
,l’attore ha esercitato ritualmente il diritto di recesso ed ha adempiuto agli obblighi contrattuali mentre la convenuta F. ha illegittimamente disattivato il servizio telefonico, e, al pari della convenuta T., non ha adempiuto alle obbligazioni a suo carico;
la tesi relativa alla procedura di migrazione sostenuta da convenuta F., non è applicabile in quanto non contemplata nel documento(“Proposta di Abbonamento per le famiglie”), specificamente approvato dall’utente ex aa.1341 e 1342 C.C., infatti tale clausola vessatoria è “invalida” , non essendo conoscibile dallo stesso al momento della conclusione del contratto usando l’ordinaria diligenza (C.62/2890), non rientrando tra quelle clausole, riproducenti un precetto di legge o di uso normativo CC.91/6846), che escludono tale specifica approvazione per scritto;
all’attore non può essere pretermesso il suo diritto esercitato mediante gli atti allegati in processo,riconosciuto dal Codice del Consumo e dalle convenute nelle rispettive Carte dei Servizi, a valere,ancor più, quando come nella fattispecie, si riferiscano ad una categoria protetta qual è quella degli anziani;
egli ben può sentirsi dire, nel caso d violazione del suo buon diritto, che è meritevole di reintegrazione nella posizione contrattuale e di risarcimento del danno nella sfera extracontrattuale,
perché
o la garanzia della tutela giurisdizionale è il potere di rappresentare al giudice la realtà dei fatti assunti come favorevoli alla parte che li allega,
o non è l’affermazione del dritto di esibire i mezzi di prova rappresentativi di quella realtà (C.COST., 66/53),
o non è la restrizione e compromissione di detto potere di avvalersi di un ricorso in nome dei diritti e delle libertà della Convenzione CEDU ex art.13 Carta dei diritti fondamentali UE (Sentenza Corte di Giustizia CE 07/07/89, Soering, Serie A/161),
o è la concretizzazione d tale potere mediante l’assicurazione che il predetto ricorso effettivamente abiliti l’autorità nazionale a conoscere il contenuto della doglianza fondata sulla Convenzione prefata e ad offrirne riparazione appropriata (Sentenza corte di Giustizia CE,25/09/ 97,Aydin,Racc.97,p.1866,18/12/96,ksoy,acc.96,p.2260).
Il danno non patrimoniale si configura anche in sede di danno contrattuale, come nella fattispecie: esso è da intendersi solo in senso oggettivo (dopo che con le sentt. della .Cass . Sez.Un.dal 26972 al 26975 del 2008 è stato scritto che la nozione del danno morale in senso soggettivo transeunte è superata, per cui l’altra figura del danno morale che sopravvive, non starebbe ad indicare una sottocategoria del danno non patrimoniale, bensì l’entità vera e propria del pregiudizio in termini di lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto e protetto);
“la tradizionale restrittiva lettura dell’art.2059 C.C., in relazione all’art.1865 C.P., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, ossia alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati dal fatto illecito integrante reato non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell’ordinamento,nel quale assume posizione preminente la Costituzione-che all’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo-il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (C.COST.31/05/03,n.8828);
per ciò l’ordinanza n.26972/2008 ha detto che:”il riferimento a determinati tipi di pregiudizio,in vario modo denominati(danno morale,danno biologico,danno da perdita del rapporto parentale) ,risponde ad esigenze descrittive,ma non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno..E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore umano si sano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (CC.SU, 26972/2008);
il Giudicante adito coglie dalla ferita inferta all’attore un danno risarcibile perché in violazione di una norma primaria a protezione di dritti assoluti: è di meridiana evidenza come una lesione ad un diritto tutelato dall’art.2 COST.,qual è quello di cui all’art.15 COST., in tema di libertà della corrispondenza (compresa, come in questo caso, quella telefonica) , costituente patrimonio irretrattabile della personalità umana (C.COST., 83/252), integri in capo alla persona offesa il diritto al risarcimento del danno;
in punto misura del danno si segue il criterio cd. “equitativo puro” =rimesso alla piena discrezionalità (senza accedere alla soglia della mera “arbitrarietà”) dell’interprete giudiziale, secondo il ricorso all’art.1226 C.C., tenendo conto dei parametri che “esemplificatamente” attengono:a) alla personalità del soggetto leso;b) all’interesse violato,c) all’attività svolta dalla vittima,alle ripercussioni del fatto illegittimo sulla personalità del soggetto leso,e) alle alterazioni , provocate dal fatto illegittimo, anche nell’ambito del complesso inter-relazionale del destinatario del fatto antigiuridico (CORTE DI APPELLO D MILANO,03/798). A tale conclusione si perviene in considerazione del complessivo iter processuale, del valore della controversia,della natura degli effetti descritti dalla parte lesa (CORTE DEI CONTI,05/3).
il danno non patrimoniale è riconosciuto in dipendenza:delle privazioni ( impiego del mezzo telefonico per comunicazioni di sorta dalle prime necessità a tutte le altre riconducibili alla normale vita famigliare e di relazione),delle mancate fruizioni di attività di svago e di informazione (es. quelle televisive e di connessione Internet)dell’aggravio costituito dall’insorgere delle problematiche in termini di avvio di corrispondenza con il gestore per la risoluzione delle stesse,per giungere alla procedura di cu al tentativo obbligatorio di conciliazione, per finire all’ingresso della causa in sede giudiziaria).
Tutto questo costituisce , effettivamente, un ingiusto nocumento sotto il profilo del turbamento arrecato alla persona dell’attore.

Commento sentenza “telefonia”


Procedimento: N. 2776/2011 R.G. Affari Cont. tra C / F e T


Giudice di Pace di Genova, Claudio Cattani.






Nel girone dantesco del disservizio cade questa volta un Cliente finale, una persona anziana che, abbonato con telefono “fisso” all’operatore F, viene indotto da un venditore di un operatore concorrente, T, (che tuttavia si presenta in modo ingannevole come venditore di F) a concludere un nuovo contratto.
Il disinvolto procacciatore determina, sostanzialmente, una disdetta del contratto con F e un nuovo contratto con T a condizioni che si rivelano all’atto pratico svantaggiose rispetto alla situazione precedente.
Di qui l’azione del Cliente, che, avvedutosi dell’errore, opera per risolvere il contratto intervenuto col nuovo operatore T e ritornare al “vecchio” contratto con l’operatore F che gli consentiva anche di usufruire, incluso nel canone, del collegamento con la rete televisiva.


Si tratta in questo caso di una fattispecie “mista” di disservizio in cui intervengo anomalie nelle prestazioni di due operatori di telefonia sia sotto il profilo puramente tecnico (il cliente-utente avrebbe dovuto provvedere a suo carico al distacco del doppino del precedente operatore, quindi rimane privo del servizio), sia sotto il profilo giuridico, del mancato rispetto delle norme contenute nelle rispettive carte dei servizi e, con riferimento al più generale orientamento di matrice comunitaria, del principio di buona fede a tutela del contraente più debole.


Il Giudice di Pace, Claudio Cattani, riconosce il diritto del Cliente ad essere “reintegrato” nel contratto di fornitura con l’operatore originario e al risarcimento dei danni dallo stesso patiti.


In questo caso, non interessano tanto gli importi economici, assai contenuti, della materia in contenzioso, quanto la qualità del tema decisionale affrontato.


Il Giudice riconosce il danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute per dotarsi di scheda mobile prepagata al fine di potersi relazionare con l’esterno nel periodo di tempo in cui l’utente ha subito la chiusura della linea, in difetto della garanzia di portabilità della stessa che in ogni caso gli operatori avrebbero dovuto garantire.


Riconosce inoltre, come in una sua precedente sentenza, il danno non patrimoniale, consistente nel disagio e nello stress da ricezione di doppia fatturazione da parte dei gestori e di perdita della funzione relazionale con la cerchia di persone vicine, stravolgendo per un tempo significativo le abitudini di vita, subito dal Cliente anche in considerazione, a maggior ragione, dell’anzianità dello stesso e della obiettiva difficoltà generazionale ad interfacciarsi con i contenuti tecnologici, capacità tuttavia data praticamente per certa dagli operatori telefonici.


Interessanti i richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Europea, che estendendo la portata di efficacia degli artt. 2 e 3 della Costituzione, ha legato la risarcibilità del danno non patrimoniale alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, tra i quali si può ritenere, come nel caso di specie anche il diritto alla comunicazione ex art. 15 Cost..

E’ da rilevare, infine, che una maggiore attenzione alla “personalizzazione” della dinamica di esecutività del contratto, vale a dire un vero orientamento al Cliente degli operatori coinvolti con ascolto efficace delle richieste del Cliente, correlato ad altrettanto efficace applicazione delle procedure previste dalla carta dei servizi, per quel caso, avrebbe non solo rassicurato e soddisfatto il Cliente ma, probabilmente, evitato lo stesso contenzioso giudiziario.


Genova, 07-06-2013.


Avv. Salvatore Obino

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