martedì 13 agosto 2013

INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E CONDANNA DEI CONVENUTI COMMENTO DI SALVATORE OBINO


Si segnala un'importante sentenza dell’allora Giudice di Pace di Genova Dott. Claudio Cattani nella causa N.6308/20l l R.G. Affari Cont., tra G.C.-attore in opposizione ex artt.6l5-6l7 C.P.C. Contro Comune di La. e Li. -+E.S. , Agente di Riscossione - convenuti opposti ex artt.615-6l7 C.P.C. .


In tale vertenza l'attore in opposizione predetto chiede preliminarmente la sospensione della esecutività della cartella di pagamento e, nel merito, dichiarare , in ogni caso, nulla, invalida e priva di efficacia per intervenuta prescrizione di parte dei presunti crediti azionati e/ o per vizi di nullità,invalidità, inefficacia della cartella, e/o inesistenza e/o infondatezza e/o inammissibilità e/o illegittimità dei medesimi presunti crediti e/o per i motivi accertandi in corso di causa, ed infine , l'annullamento della cartella stessa e l’ordine di cancellazione dell’iscrizione al ruolo e dal ruolo dei relativi importi, nonchè lo sgravio integrale della cartella e/o di ogni relativo addebito, con ogni ulteriore provvedimento consequenziale necessario. In via subordinata,previo accertamento dell'infondatezza di fatto ed in diritto del credito accertare e/o determinare l’eventuale diversa somma ricalcolata e riconsiderata in corso di causa che risultasse dovuta dall’attore liberandoquest'ultimo da qualsiasi eventuale ulteriore o diversa pretesa. Vinte spese, diritti ed onorari.

Il Giudice di Pace accoglie l’attorea domanda nei confronti dei convenuti opposti contumaci e dichiara l'inesistenza del titolo esecutivo di cui alla cartella predetta e condanna i convenuti opposti stessi alla rifusione delle competenze del presente giudizio in favore dell’attore in opposizione .


Nella motivazione il Giudice di Pace Dott. Claudio Cattani assume che:

è rituale la forma rispettata dall’Attore perché l'opposizione in parola assicura la domanda di caducazione del titolo “ex adverso” fatto valere contro di lui, tesa ad ottenere una giudiziale pronuncia di inesistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata (CC.80/2911)

la controversia è originata dalla notifica all’attore di una cartella di pagamento ,avente come ente creditore il Comune in questione,per tariffa servizio idrico integrato, oltre interessi e compensi di riscossione.  

A riguardo Fattore ha opposto che :


le somme di cui alla cartella di pagamento non trovano fondamento in alcun contratto e/ o convenzione, mai stipulata dall’attore con quel Comune;


l'attore, residente in Genova, si reca in quella località occasionalmente, per vacanza, utilizzando l’acqua solo per un breve periodo all’anno, comunque, soltanto per uso domestico: per ogni appartamento esiste una cisterna esterna (realizzata dal costruttore unitamente al caseggiato) con capacità di circa 3 metri cubi di acqua, dotata di galleggiante;


non esiste alcun contatore dell’acqua e non è possibile effettuare, né è mai stata effettuata, alcunalettura dei consumi d’acqua da parte di chicchessia, tantomeno da incaricati di quel Comune;


l'attore quando dimora in quel Comune è costretto a ricorre all’autobotte presso un servizio privato a pagamento e , quando egli è assente,qualora la cisterna non venga svuotata, quest'ultima non può ricevere altra acqua a seguito della presenza del galleggiante e nessuna erogazione viene effettuata  dal predetto Comune.

Prima di esaminare nel merito l'attore a doglianza è necessario premettere che:

 

per la costituzione del vincolo contrattuale occorre che sia raggiunto Paccordo su tutti gli elementi,tanto principali quanto secondari o accessori, ossia sulla totalità delle clausole destinate a disciplinare il rapporto(CC.85/ l 072, CC.05/367, CC.06/ 14267), tranne che ncll’ipotesi in cui le parti abbiano dimostrato di non voler subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo su un determinato elemento complementare e sussidiario, nel qual caso, data la comune intenzione delle parti, basta, per la perfezione del contratto, che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto stesso(CC.95/37O5, CC.06/9039)


nel caso per cui è causa non vi è traccia di alcunché faccia discendere Pesistenza di un vincolo tra esse parti.


Da ciò si trae la conseguenza dell'inesistenza della fonte dell'obbligazione.


Per quanto attiene gli artt.l341 (Condizioni generali di contratto)e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) C.C. osserva che la differenza tra essi consiste in ciò:


l’art.l341 costituisce una dichiarazione diretta alla generalità, il cui destinatario si individua, di volta in volta, al momento della conclusione del contratto; il modulo o formulario si concreta, dicontro, nella predisposizione del contenuto (CC.53/3 179)


la disposizione di legge regola due diverse clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente, il l°comma disciplina il regime delle cd. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l’aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza; il 2° comma

disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell’altro contraente, debbano essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso (CC.O3/l833);


il contratto è qualificabile “ per adesione” solo quando, alla stregua del contenuto dei relativi patti,risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell’altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema(CC.88/309l); '


l’art.l342 concerne il contratto concluso mediante formulari che si configura come tale ogni qualvolta il documento miri a regolare un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione di un numero indeterminato di esemplari (CC.06/63l4);


la disposizione di cui al 1° co. dell’art.l342 si applica esclusivamente ove sussista contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i criteri generali ex aa.l362ss C.C. (CC.93/2372);

l'inserzione di clausole non specificamente approvate per iscritto comporta la loro inefficacia(CC.8l/5l3l);


ciò premesso va considerato che ,nello specifico, non è dato ipotizzare alcuna ipotesi tra le due surrichiamate poichè non vi è traccia, da parte dell’Organo pubblico, di qualsivoglia elemento che faccia interpretare la debenza vantata dallo stesso come “iuris et de iure” sussumibile al fatto generatore di tale responsabilità negoziale. In ordine all'inesistenza del titolo non vi è contestazione da parte dei convenuti, il che spiega effetti a favore dell’attore (CC.98/ 10247), in guisa di fatto ammesso da controparti; giova all’attore il significato della “novella” dell’art.115 C.P.C.,per cui è onere del convenuto (come previsto ex art.l67 C.P.C. e , per il rito del lavoro, ec art.4l6 C.P.C.), prendere posizione nell’atto di costituzione . sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda; perciò va sottolineato che il difetto di contestazione di quei Fatti ne implica l'ammissioue in giudizio, se si tratta di fatti cd. “principali”, ossia costitutivi del diritto azionato in causa, mentre per i fatti cd. “secondari”, ossia dedotti in guisa di esclusiva funzione probatoria., la non contestazione costituisce argomento di prova. La pronuncia accoglitiva di opposizione nel merito,con il tenore del dispositivo,esime il Giudicante da emettere qualsiasi ulteriore declara, nel senso voluto dall’attore perché: Il potere del giudice di interpretare la domanda rende irrilevante l'improprietà delle espressioni giuridiche contenute nell’incarto(CC.97/ 1552); nell’attribuire ai rapporti dedotti in causa la qualificazione giuridica più appropriata il giudice è vincolato ai fatti allegati e provati non alla loro qualificazione giuridica “ex partibus” (CC.95/5814). I principii che governano il contratto sono quelli del diritto comunitario e del diritto nazionale;invero sussiste un esempio di suriezione tra i due sistemi, proprio perchè l'elemento dell’uno deve e/o dovrà (Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)essere immagine di quanti più elementi possibili dell’altro; il canone “ex fide bona”traduce, concretamente, l’obbligo di contenere l'esercizio dell’autonomia negoziale entro i termini connessi all’osservanza della buona fede e della correttezza (art.1,102 comma 1°) e ad innalzare ridette clausole al rango di elementi inderogabili (art.1:201, commi 1° e 2°); la Corte di Giustizia CE(sentt.10/O1/85, causa 229/831 e 29/01/85, causa 251/83) ha sostenuto che,per quanto le disposizioni di cui all’art.85 del Trattato riguardino il comportamento delle imprese, e non provvedimenti legislativi o regolamenti degli Stati membri, questi sono ciononostante tenuti, in forza dell’art.5, secondo comma del Trattato, a non pregiudicare, mediante la loro legislazione nazionale, l'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e l'efficacia degli atti di esecuzione di questo o ad astenersi dall’emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole comunitarie; il quadro sinottico di riferimento deve far perno sul Codice del Consumo e sul canone “ex fide bona”; tale "norma di protezione" opera in tutta 1a gamma di rapporti giuridici eterogenei. Fra cui anche 11 contratto in oggetto; il principio di “buona fede” si erge a “ratio decidendi” (CC.85/4064, CC.90/ 1126,CC.9l/4377)sostanziandosi in termini di esplicazione della clausola generale in modo che il giudice, ogni qualvolta, in considerazione della natura della prestazione dedotta nel contratto,evidenzi una relazione tra le parti contraenti tale da far scorgere un'esigenza di “protezione" della persona o del patrimonio di uno dei contraenti, ben può avvalersi dello strumento offertogli dall’art.1175 C.C., anche quando manchi una norma specifica a corroborare il contratto, potendo sovrapporre i diversi significati del principio di “ buona fede”, come fonte di integrazione del contratto, da un lato, e, come criterio regolatore, per asseverare la rilevanza di circostanze sopravvenute che sconvolgono il panorama sinallagmatieo”.


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