Contratto
di rete: un modo innovativo di fare sistema (di programmazione e
vendita) per le PMI del settore turistico
Molto
spesso una delle remore dei titolari di PMI ad entrare in un
consorzio è data dal timore di perdere la propria libertà
d’iniziativa; un'altra è costituita dalla cinica considerazione
che il consorzio può essere l’espediente per “consorziare” le
attività, o modalità di gestione delle stesse, ormai in declino…..
Tuttavia
da qualche anno esiste uno strumento giuridico, il contratto di rete,
che consente, senza eccessivi legami di interdipendenza, ed in modo
pro-attivo, a piccole-medie imprese di fare sistema verso l’esterno,
anzichè farsi concorrenza intestina, e coordinare un determinato
tipo di offerta sul mercato.
Il
contratto di rete di impresa (Legge 09-04-2009, n. 33 e s.m.) è un
contratto tra imprese, che permette alle stesse di assumere una veste
comune, unitaria, verso fisco, banca, fornitori, o distributori, in
definitiva, verso il mercato, pur rimanendo libere e singole
.
In
pratica è quello che più si attaglia alla realtà imprenditoriale
delle PMI turistiche, anche in relazione alla cornice europea che
ormai presiede alla stipulazione dei contratti, sul piano del diritto
interno e comunitario.
Le
caratteristiche peculiari di tale contratto sono:
1.
previsione di un soggetto organizzativo delle imprese aderenti che ha
l’incarico di operare, in nome e per conto dei partecipanti,
all’esecuzione del contratto di rete in relazione alle intese
raggiunte (c.d. “mandatario comune”). Il mandatario agisce in
rappresentanza degli altri imprenditori nelle varie procedure, come
quelle con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti l’accesso
al credito, quelle per la definizione di contratti con Società
acquirenti della produzione ottenuta in rete (mandato comune per
accentrare il sistema decisionale nella stipula di contratti con
terzi).
Indicazione
da parte del soggetto organizzativo degli obiettivi d’innovazione
ed aggiornamento tecnologico al fine di “implementare” le
conoscenze più avanzate ed “ottimizzare”, in tal modo, le
capacità produttive delle aziende aderenti, con individuazione e
sviluppo di economie di scala, nonchè di modalità di programmazione
e vendita, con relative tempistiche, dell’offerta di prodotto
risultante dall’accordo di rete.
programma
di rete contenente: a) diritti ed obblighi di ciascun partecipe con
riferimento a quanto concordato: miglioramenti tecnologici di
processo e di prodotto; b) politica di produzione e vendita, con
relative esclusive; c) durata del contratto, modalità di adesione di
altre imprese e ipotesi di recesso.
modalità
di concretizzazione dello scopo comune: poteri di rappresentanza del
mandatario comune e partecipazione delle imprese aderenti all’
attività dello stesso; eventuale costituzione di fondo comune,
criteri di conferimento e gestione. Criteri di partecipazione alle
economie di scala di prodotto.
La
nuova Entità di rete opera con denominazione registrata e nella
persona del Presidente. Sarebbe auspicabile, anche se non
obbligatorio, per i motivi di cultura aziendale individualistica di
cui sopra, godere del supporto di un’associazione di categoria in
funzione di catalizzatore della nuova iniziativa.
Genova,
luglio 2013
Avv.
Salvatore Obino
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