martedì 13 agosto 2013

PMI DEL SETTORE TURISTICO E CONTRATTI DI RETE a cura dell'avv. Salvatore Obino





Contratto di rete: un modo innovativo di fare sistema (di programmazione e vendita) per le PMI del settore turistico



Molto spesso una delle remore dei titolari di PMI ad entrare in un consorzio è data dal timore di perdere la propria libertà d’iniziativa; un'altra è costituita dalla cinica considerazione che il consorzio può essere l’espediente per “consorziare” le attività, o modalità di gestione delle stesse, ormai in declino…..



Tuttavia da qualche anno esiste uno strumento giuridico, il contratto di rete, che consente, senza eccessivi legami di interdipendenza, ed in modo pro-attivo, a piccole-medie imprese di fare sistema verso l’esterno, anzichè farsi concorrenza intestina, e coordinare un determinato tipo di offerta sul mercato.



Il contratto di rete di impresa (Legge 09-04-2009, n. 33 e s.m.) è un contratto tra imprese, che permette alle stesse di assumere una veste comune, unitaria, verso fisco, banca, fornitori, o distributori, in definitiva, verso il mercato, pur rimanendo libere e singole .



In pratica è quello che più si attaglia alla realtà imprenditoriale delle PMI turistiche, anche in relazione alla cornice europea che ormai presiede alla stipulazione dei contratti, sul piano del diritto interno e comunitario.



Le caratteristiche peculiari di tale contratto sono:



1. previsione di un soggetto organizzativo delle imprese aderenti che ha l’incarico di operare, in nome e per conto dei partecipanti, all’esecuzione del contratto di rete in relazione alle intese raggiunte (c.d. “mandatario comune”). Il mandatario agisce in rappresentanza degli altri imprenditori nelle varie procedure, come quelle con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti l’accesso al credito, quelle per la definizione di contratti con Società acquirenti della produzione ottenuta in rete (mandato comune per accentrare il sistema decisionale nella stipula di contratti con terzi).


Indicazione da parte del soggetto organizzativo degli obiettivi d’innovazione ed aggiornamento tecnologico al fine di “implementare” le conoscenze più avanzate ed “ottimizzare”, in tal modo, le capacità produttive delle aziende aderenti, con individuazione e sviluppo di economie di scala, nonchè di modalità di programmazione e vendita, con relative tempistiche, dell’offerta di prodotto risultante dall’accordo di rete.


programma di rete contenente: a) diritti ed obblighi di ciascun partecipe con riferimento a quanto concordato: miglioramenti tecnologici di processo e di prodotto; b) politica di produzione e vendita, con relative esclusive; c) durata del contratto, modalità di adesione di altre imprese e ipotesi di recesso.


modalità di concretizzazione dello scopo comune: poteri di rappresentanza del mandatario comune e partecipazione delle imprese aderenti all’ attività dello stesso; eventuale costituzione di fondo comune, criteri di conferimento e gestione. Criteri di partecipazione alle economie di scala di prodotto.


La nuova Entità di rete opera con denominazione registrata e nella persona del Presidente. Sarebbe auspicabile, anche se non obbligatorio, per i motivi di cultura aziendale individualistica di cui sopra, godere del supporto di un’associazione di categoria in funzione di catalizzatore della nuova iniziativa.



                                                                                                                        Genova, luglio 2013



                                                                                                                           Avv. Salvatore Obino

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